“Emancipare la mente al servizio della modernizzazione socialista”

Traduzione dall’inglese a cura di Flora Sapio

Sotto ogni punto di vista, la Legge sulle organizzazioni caritatevoli della Repubblica popolare cinese (Rpc) rappresenta una pietra miliare nello sviluppo di un apparato amministrativo basato sullo Stato di diritto, in coerenza con la linea fondamentale del Partito comunista cinese (Pcc), quale è espressa anche nella Costituzione. Gli elementi più importanti della Legge sulle organizzazioni caritatevoli includono: (1) il nesso tra le attività caritatevoli e il progetto di modernizzazione socialista; (2) lo sviluppo di più robuste metodologie di reporting e trasparenza; (3) una migliore regolamentazione delle donazioni; (4) progressi nei meccanismi di supervisione e di gestione delle organizzazioni caritatevoli; (5) maggiore chiarezza sulla responsabilità giuridica per il lavoro delle organizzazioni caritatevoli. Particolarmente rilevanti sono le nuove disposizioni che mirano a orientare l’attività delle organizzazioni caritatevoli verso la riduzione della povertà e la tutela ambientale. Queste misure, promuovendo le attività delle organizzazioni caritatevoli nazionali ed estere, che rendono servizi preziosi alla Cina, mirano a contribuire al progresso sociale. Allo stesso tempo, la Legge è basata su assunti e principi ufficiali che potrebbero risultare problematici e richiedere quindi ulteriori cambiamenti.

Primo, la legge è basata sull’assunto che le organizzazioni caritatevoli abbiano una singola e unica caratteristica: esse sarebbero sponsorizzate da – o mediante i – datori di lavoro, o da associazioni formate su base locale, e funzionerebbero nel dopolavoro, su base puramente volontaria per svolgere compiti specifici e di rilievo locale. Questo è il modello su cui lo Stato ha regolamentato le organizzazioni caritatevoli. La Legge quindi pone in essere e cerca di gestire questa forma organizzativa molto specifica di lavoro sociale che è costituita da individui che si uniscono per promuovere un adeguato progresso della società. Questa forma organizzativa, per quanto tradizionale e rispettata, non esaurisce tuttavia l’intero universo delle attività caritatevoli nella società contemporanea. Altre forme possono essere rappresentate da individui e organizzazioni che mettono in comune le proprie risorse per fornire servizi che possono richiedere l’assunzione di personale a tempo pieno o parziale. In futuro dovrebbero essere adottate riforme che consentano alle organizzazioni caritatevoli di assumere personale retribuito. Non si tratta di eliminare il principio di volontarietà come elemento centrale delle attività caritatevoli, bensì di riconoscere che pagare quanti lavorano nel settore no profit potrebbe contribuire al miglioramento degli standard di vita della popolazione.

Secondo, la Legge cerca di definire e regolamentare gli ambiti ove le attività caritatevoli sono accettabili. La definizione sembra essere sufficientemente ampia da consentire qualsiasi tipo di attività, ad eccezione del perseguimento di agende apertamente politiche. D’altro canto, la “gabbia normativa” prevista dalla Legge lascia ai funzionari amministrativi uno straordinario margine di discrezionalità nell’applicazione delle norme, prevedendo ben pochi rimedi contro gli abusi. Ciò rimanda a un problema generale del sistema giuridico cinese: la contraddizione di uno Stato di diritto che dà ampia discrezionalità ai funzionari amministrativi e prevede pochi meccanismi di responsabilità. Si apre così la strada non solo alla mala amministrazione, ma anche alla corruzione.

Terzo, resta da considerare il problema delle organizzazioni caritatevoli straniere. Non vi è motivo di distinguere tra organizzazioni caritatevoli straniere e locali, fin quando entrambe si conformano alle norme imposte dalla nuova Legge – si ricordi il famoso motto di Deng Xiaoping a proposito dei gatti neri e bianchi, e di come ciò che conta sia catturare i topi. La registrazione delle organizzazioni caritatevoli straniere dovrebbe essere considerata insieme ad adeguate disposizioni sul reporting e sui loro obblighi di responsabilità. Chiaramente, le organizzazioni caritatevoli sponsorizzate o finanziate dallo Stato dovrebbero essere oggetto di regolamentazione aggiuntiva. Si tratta in ogni caso di un problema che gli Stati, ovunque, stanno considerando.

Quarto, va inoltre considerata la questione del finanziamento estero di attività caritatevoli. La Legge non contiene praticamente alcuna disposizione riguardo ai fondi provenienti da fonti estere, il che pone due problemi. Il primo riguarda il contributo delle comunità dei cinesi residenti all’estero, che potrebbero finire in una sorta di limbo giuridico, a discapito delle finalità stesse della Legge. Il secondo riguarda invece i fondi erogati da privati e fondazioni estere, che – benché positivi per la società cinese – rischiano ora di diventare problematici alla luce della nuova Legge. Con l’eccezione di fondi provenienti da Stati esteri, il finanziamento estero delle organizzazioni caritatevoli cinesi dovrebbe essere incoraggiato, anche se regolamentato.

Quinto, l’applicazione delle disposizioni fiscali e di contabilità dovrebbe essere monitorata per verificarne l’efficacia nel ridurre la corruzione. Poiché la Legge garantisce notevole discrezionalità amministrativa, le opportunità di corruzione potrebbero infatti aumentare.

 

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