FOCUS PAESI
La spiccata propensione al commercio e agli investimenti rendono Singapore il Paese asiatico più competitivo, tanto che, da circa un decennio, è considerato dalla Banca Mondiale tra i luoghi più facili al mondo dove fare affari. Oltre a posizione geografica e connettività, risorse umane qualificate e inglese come lingua ufficiale, Singapore presenta altri fattori potenzialmente vantaggiosi per gli imprenditori rispetto ai suoi competitors asiatici:
Tuttavia le leggi e le regolamentazioni locali sono in costante sviluppo per attrarre nuovi investimenti e quindi necessitano un continuo monitoraggio e adeguamento. Inoltre i costi fissi sono elevati e paragonabili a quelli delle principali piazze finanziarie. Pertanto, i potenziali vantaggi, tra cui quelli descritti in questa breve nota, devono essere attentamente considerati con particolare riferimento alla natura e alle attività d’impresa.
Costituzione societaria
La procedura di registrazione e costituzione di una società avviene online e non necessita dell’assistenza da parte di avvocati e notai. In linea di principio, il processo necessario potrebbe essere completato in qualche giorno dalla consegna della documentazione alla Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), previo pagamento dei diritti di registrazione (per una private limited company S$300). Per diventare azionista e amministratore non residente di una società locale non sono necessari visti e permessi di lavoro, come per esempio il c.d. Employment Pass, che la società dovrà invece ottenere dal Ministero del Lavoro (MOM) per gli impiegati e gli amministratori residenti.
Fiscalità agevolata per gli investitori stranieri
Una delle maggiori attrattive fiscali della città-Stato è rappresentata dalla completa esenzione fiscale in relazione a tutti i redditi conseguiti all’estero, nonché ai profitti derivanti da strumenti finanziari.
Inoltre, l’imposta sui beni e i servizi, Goods and Services Tax (GST) – equiparabile all’IVA – ha un’aliquota ordinaria applicabile pari al 7% e non è però dovuta per le esportazioni di beni oltre che, in presenza di talune condizioni, sui servizi resi verso l’estero. Le persone fisiche residenti a Singapore sono soggette a tassazione relativamente ai proventi di fonte interna conseguiti o ricevuti nello Stato. I redditi percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti sono soggetti all’applicazione di un’aliquota progressiva a scaglioni con un’aliquota minima del 2% e un’aliquota massima del 22%. Le persone fisiche non residenti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente, generato a Singapore, sono soggette a un’aliquota fissa del 15%, oppure alle medesime aliquote applicabili ai soggetti residenti, secondo quella che risulta essere di importo maggiore.
Agevolazioni sono altresì offerte alle società che sostengono costi per investire in settori specifici tra cui IT, formazione dei dipendenti e ricerca e sviluppo. Tra questi incentivi si ricordano il Productivity and Innovation Credit Scheme e la Cash Payout Option, strumenti che consentono di beneficiare di un regime fiscale favorevole in termini di maggiori deduzioni o di utilizzo di crediti di imposta.
Anche sul piano finanziario Singapore presenta una fiscalità favorevole. Per quanto concerne gli interessi passivi maturati in ambito di finanziamento la normativa di Singapore non prevede regole sulla sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization rule) per limitare l’ammontare di interessi fiscalmente deducibili. Come regola generale, i pagamenti di interessi sono fiscalmente deducibili se derivanti da capitale utilizzato nell’acquisizione di reddito. In generale, i pagamenti di interessi a soggetti non residenti sono soggetti a una ritenuta fiscale alla fonte nella misura del 15% degli interessi pagati, ma le convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Singapore e altri Stati e/o specifici incentivi fiscali possono prevedere l’applicazione di un’aliquota ridotta. La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l’Italia prevede, ad esempio, un’aliquota del 15% nel caso di royalties per brevetti e marchi e del 20% per royalties relative a diritti d’autore. In tale caso, come principio generale, quando un’aliquota convenzionale è maggiore di quella nazionale, troverebbe applicazione quest’ultima. Infine, i dividendi pagati da una società fiscalmente residente a Singapore ai propri soci sono esenti da imposta e, pertanto, non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Ecosistema favorevole per le Startup
Le società innovative e tecnologiche di nuova costituzione possono necessitare di significative iniezioni di capitale finanziario per dotarsi di capitale circolante. Il Governo di Singapore promuove e sostiene questi investimenti nelle prime fasi con numerose iniziative di finanziamento, come il regime di co-investimento di capitale tra la National Research Foundation ed investitori selezionati, noto come Early Stage Venture Fund. Esiste inoltre uno specifico regime di esenzione per le società di nuova costituzione che possono beneficiare dell’esenzione dall’equivalente dell’IRES per i primi S$100.000 di reddito, ed un’ulteriore esenzione del 50% sui successivi S$200.000 (tale regime è applicabile ai redditi tassabili relativi ai primi tre periodi di imposta).
Fattori di potenziale vantaggio per gli imprenditori sono anche gli efficaci strumenti di registrazione e tutela della proprietà intellettuale, gestita dall’Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Sono inoltre valide ed efficaci le tradizionali misure di tutela contrattuale della proprietà intellettuale, come le clausole di assegnazione e confidenzialità negoziabili con potenziali investitori, partners e consulenti.
Rimozione di Singapore dalle Black List
I vantaggi fiscali e finanziari descritti assumono per l’imprenditore italiano valenza ancora maggiore in seguito alla recente rimozione del Paese dalle c.d. Black List. Il governo italiano ha, infatti, emesso un provvedimento nel 2015 mediante il quale ha modificato le liste dei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Black List) che individuano gli Stati ai quali: i) si applicano delle limitazioni sulla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di società residenti in tali Paesi (Black List Costi); ii) si applica il regime di imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla società partecipata – c.d. regime delle Controlled Foreign Companies – (Black List CFC).
Per quanto concerne la Black List Costi, sono stati cancellati 21 Paesi, tra cui Singapore, con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni nota come Tax Information Exchange Agreement -TIEA) che consente lo scambio di informazioni con l’Italia in materia fiscale. Pertanto i costi sostenuti da società italiane nei confronti di società residenti a Singapore non sono soggetti alle limitazioni precedentemente previste. In riferimento alla Black List CFC, si evidenza preliminarmente che l’elaborazione di tale lista è basata su due criteri, ossia lo scambio di informazioni e l’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere, il cui riconoscimento prevede la doppia imposizione fiscale.
Le principali agenzie governative a cui ci si può rivolgere per assistenza, autorizzazioni e adempimenti obbligatori sono:
*Questa nota non deve essere considerata come parere legale o altro tipo di consulenza professionale su fatti o circostanze specifiche e il suo contenuto ha scopo puramente informativo. Le considerazioni espresse sono opinioni personali dell’autore e non riflettono necessariamente il parere dello studio legale cui il professionista è associato.
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